11.11.2019
Revocatoria fallimentare – Vendita immobile – Pagamento al creditore ipotecario

La circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia poi utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati.

La revocatoria fallimentare ha funzione distributiva: l’eventus damni è in re ipsa, nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile per presunzione legale assoluta all’uscita del bene dalla massa in forza dell’atto dispositivo.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 28 ottobre 2019 n. 27443