11.11.2019
Condominio – Tabelle millesimali – Competenza, maggioranze e forme

Secondo la sentenza n. 18477/2019 delle Sezioni Unite, l’atto di approvazione o revisione delle tabelle non ha natura negoziale; perciò il medesimo non richiede il consenso unanime dei condomini e va approvato dall’assemblea con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, cod. civ.

Le tabelle, poiché costituiscono un allegato al regolamento condominiale, vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento e, come il regolamento, richiedono la forma scritta ad substantiam, esclusa la possibilità di approvazioni per fatti concludenti

Nell’ipotesi in cui non esista regolamento condominiale, le tabelle e il relativo atto di approvazione costituito da delibera dell’assemblea richiedono egualmente la forma scritta adsubstantiam.

Sulla modifica delle tabelle millesimali è intervenuto il legislatore con la novella n. 220/2012 con cui sono stati novellati gli artt. 68 e 69 disp. att. cod. civ.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 15 ottobre 2019 n. 26042