In un’ipotesi in cui il congiunto ucciso era separato di fatto dalla moglie da oltre 20 anni, convivesse da molti anni con una compagna, avesse due figli maggiorenni con i quali il legame affettivo non era del tutto cessato, correttamente il giudice di merito ha liquidato ai figli un importo a titolo di danno non patrimoniale, seppure considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano (che costituiscono un parametro da cui è legittimo lo scostamento, in più o i meno, in considerazione del caso concreto) e non ha liquidato alcunché a favore della moglie per danno non patrimoniale.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 04 novembre 2019 n. 28222