11.11.2019
Privacy – Dati sensibili – Contratti bancari – Obbligo di consenso

La clausola con cui la banca subordinata l’esecuzione delle proprie operazioni al rilascio del consenso al trattamento di dati sensibili contrasta con i princìpi informatori della legge sulla privacy la quale ha natura di norma imperativa, contenendo precetti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociali,   pregnanti nel nostro ordinamento, finalizzati al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza, l’identità personale, la protezione dei dati personali.

La clausola è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative ex art. 1418 cod. civ., per cui il successivo “blocco” del conto corrente e del deposito titoli non esonera la banca da responsabilità per inadempimento contrattuale.

Nel caso di specie, i dati sensibili non erano indispensabili e la loro richiesta non rispettava i princìpi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui erano richiesti.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 ottobre 2010 n. 26778