11.11.2019
Licenziamento – Proporzionalità – Tutela indennitaria

Con riguardo al lavoro privato o al pubblico impiego privatizzato, il trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 cod. civ.  piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive o disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

La sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche contrasti nell’ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione, comporta un’oggettiva esigenza di mutamento del luogo di lavoro e va valutata in base all’art. 2103 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 24 ottobre 2019 n. 27345