25.11.2019
Assicurazione responsabilità civile – Mala gestio e mora – Interessi, rivalutazione, danno: differenze

L’assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale:

  • per mala gestio, che costituisce una forma tipizzata di inadempimento: espone il debitore a risarcire il danno; il creditore ha l’onere di provare la condotta colposa e le conseguenze;
  • per mora, che costituisce ritardo nell’adempimento della obbligazione: espone il debitore a pagare gli interessi moratori oppure il maggior danno o quelli compensativi, a seconda che il debito abbia ad oggetto un’obbligazione di valuta o di valore; il creditore ha l’onere di provare solo il ritardo.

Quanto alla mora:

  • l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge nel momento stesso in cui quest’ultimo causi un danno a terzi;
  • l’assicuratore sarà in mora solo dopo decorso il termine ragionevole per verificare la responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno e vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato.

L’obbligazione indennitaria dell’assicuratore in tema di mora è di valuta quando il danno al terzo superi il massimale, mentre è di valuta, che però si comporta come un’obbligazione di valore, quando il danno sia inferiore al massimale. In quest’ultimo caso, infatti, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto  a pagare dal giorno del fatto ex art. 1219 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 08 novembre 2019 n.28811