Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successici alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurato e debitore.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 07 novembre 2019 n. 28625