25.11.2019
Leasing traslativo – Scioglimento per mutuo consenso – Art. 1526 cod. civ.: inapplicabilità

In tema di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo, non trova applicazione- neppure analogica – l’art. 1526 cod. civ., difettando, nel caso di accordo solutorio, l‘indefettibile presupposto legale dell’inadempimento imputabile a colpa dell’utilizzatore, atteso che i contraenti hanno valutato confacente al loro interesse non dare ulteriore seguito alla esecuzione del contratto.

In tal caso, il contratto solutorio puro – che non contenga ulteriori disposizioni concernenti il rapporto estinto – produce quale unico effetto  quello della liberazione delle parti contraenti dall’obbligo per le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del precedente contratto.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 31 ottobre 2019 n. 27999