25.11.2019
Responsabilità – Avvocato – Mancata interruzione della prescrizione

Rientra nella diligenza del professionista di media attenzione e diligenza il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del proprio cliente, i quali di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla specifica situazione di fatto, si presenti incerto il calcolo del termine.

L’obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell’assistito è consustanziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinunzia al mandato difensivo.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 07 novembre 2019 n. 28629