L’art. 23 D. Lgs. 58/1998 (TU intermediazione finanziaria) prescrive che i contratti di prestazione di servizi di investimento siano redatti per iscritto: la relativa nullità può essere fatta valere solo dal cliente (nullità di protezione) con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio.
Il cliente può legittimamente far valere la nullità degli ordini di acquisto stipulati in base all’accordo quadro (nullo perché carente di forma scritta), limitando la domanda agli ordini che gli abbiano causato una perdita.
In tal caso l’intermediario può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione operata dall’investitore ha determinato un ingiustificato sacrificio a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 04 novembre 2019 n. 28314