10.12.2018
Revocatoria fallimentare –– Escussione del pegno – Reviviscenza garanzia: non sussiste

ll pegno, una volta escusso, pone fine all’esistenza della garanzia pignoratizia, per cui il credito del creditore pignoratizio, che ha restituito l’importo ricevuto al Fallimento del debitore garantito a seguito di azione revocatoria, può essere ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.

Si tratta infatti di un credito nuovo che ha direttamente fonte nella legge. Assegnare la prelazione sul restituito al creditore in precedenza garantito dal pegno, farebbe perdere qualsiasi significato allo stesso esercizio dell’azione revocatoria.

Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 05 ottobre 2018 n. 24627

 

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