10.12.2018
Conto corrente – Ripetizione di indebito – Prescrizione: decorrenza

Le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore sono da considerarsi “ripristinatorie” quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti “scoperto”, onde per accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca e abbia natura solutoria ovvero valga solo a ripristinare la provista sul conto corrente, occorre far riferimento al criterio del “saldo disponibile” del conto.

Qualora si tratti di versamenti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di “pagamento”.

Occorre distinguere a seconda che il contratto risulti “affidato” o meno: in caso di conto “non affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente ritenersi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente.

La decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento e non dalla chiusura del conto è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 30 0tt0bre 2018 n. 27705

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