10.12.2018
Clausola penale per ritardo – Risarcimento ulteriore in caso di inadempimento definitivo

Qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso da quello coperto dalla penale.

L’art. 1383 cod. civ. non esclude che si possa chiedere la prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell’obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l’inadempimento, salvo, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e di risarcimento per l’inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione del danno risarcitorio, dell’entità del danno ascrivile al ritardo già autonomamente considerato nella determinazione del danno.

(fattispecie di appalto per l’esecuzione di lavori edilizi)

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 31 ottobre 2018 n. 27994