10.12.2018
Azione revocatoria, ordinaria e fallimentare – Natura costitutiva – Inammissibilità nei confronti di un fallimento

La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando conseguentemente la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca.

Non è ammissibile un’azione revocatoria, non solo fallimentare ma anche ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo di dette azioni. Poiché l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori, ove l’azione sia stata esperita dopo l’apertura della procedura.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 23 novembre 2018 n. 30416