Previo accertamento che il contratto, denominato di agenzia, doveva essere inquadrato come lavoro subordinato e quindi il recesso considerato come licenziamento per mancato raggiungimento degli obbiettivi, il medesimo deve considerarsi illegittimo per essere stato riferito ad un solo anno e per essere stato intimato ad un solo lavoratore fra i tanti (promotori finanziari nel settore creditizio) che pure non avevano raggiunto gli obbiettivi annuali contrattualmente assegnati.
Il licenziamento per scarso rendimento presuppone una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obbiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti, indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 05 dicembre 2018 n. 31487