Il creditore, che chiede in sede fallimentare il pagamento del saldo passivo del rapporto di conto corrente, deve dar conto dell’intera dinamica di svolgimento del rapporto, così producendo tutti gli estratti conto inerenti al medesimo.
Non può essere, in ogni caso, strumento idoneo a fornire la prova del credito della Banca l’estratto di saldaconto, la cui efficacia probatoria è limitata al solo ambito della concessione del decreto ingiuntivo.
Né ha attinenza con la prova del credito la norma dell’art. 119 TUB che riguarda le comunicazioni periodiche alla clientela.
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 18 dicembre 2018 n. 32672