In materia di licenziamenti per riduzione di personale, l’accordo sindacale raggiunto al termine della procedura di cui all’art. 4 legge n. 223/91 prevale sui criteri di legge.
Ciò vale, in particolare, in casi di attività aziendale caratterizzata da peculiarità ed alta specializzazione (nella specie, bonifica bellica e ambientale e relativo monitoraggio, ricerca e supporto).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 dicembre 2018 n. 31872