19.12.2018
Avvocato – Contributi assistenziali e previdenziali – Deducibilità – Limiti

L’importo del 2% ora 4% del fatturato riportato nella parcella è a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art. 10 del TUIR.

Né il caso rientra nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come, ad esempio, nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa Forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni , perché necessario al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (in questa ipotesi deducibile).

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32258

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