19.12.2018
Distacco – Consenso del lavoratore – Mutamento di mansioni

L’art. 30 del D.Lg. n. 276/2003 prevede, quale unico elemento costitutivo della fattispecie legale del distacco e sola condizione di legittimità del provvedimento, che l’ordine datoriale abbia il consenso del lavoratore distaccato, nel caso in cui esso “comporti un mutamento di mansioni” rispetto a quelle già svolte presso il soggetto distaccante, mutamento che può essere anche parziale, purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito.

Il lavoratore, il quale riceva la comunicazione di un provvedimento di distacco, è gravato dell’onere di far presente al datore di lavoro il proprio rifiuto, ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, l’art.  30 richiedendo il consenso del lavoratore nei casi (tutti) in cui il mutamento delle mansioni sia conseguenza oggettiva dell’attuazione dell’ordine, senza che possa rilevate la rappresentazione che di esso e dei suo effetti abbia dato il datore di lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 dicembre 2018 n. 32330

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