19.12.2018
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Repechage – Onere della prova

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sindacabile dal giudice anche nelle ragioni, qualora esse risultino pretestuose: e non soltanto in relazione alla riorganizzazione aziendale comportante soppressione di posizioni lavorative, ma anche in relazione alla possibilità di repechage del lavoratore licenziando. Anch’esso integra, infatti, elemento costitutivo della fattispecie : la valutazione del possibile repechage deve essere esercitata in attuazione, sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, non condizionabile da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

Pertanto il datore di lavoro ha l’onere di provare che, al momento del licenziamento, non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa  alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte e deve inoltre dimostrare di non aver effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 05 dicembre 2018 n. 31495