10.12.2018
Licenziamento collettivo – Comunicazioni ex art. 4, comma 9, legge 223/91 – Termine: cogente e perentorio

Prima della legge n. 92/2012 era richiesto che le comunicazioni alle OO.SS. e ai pubblici uffici (generalità dei lavoratori licenziati, indicazione dei criteri di scelta) fossero inviate “contestualmente” alla comunicazione del recesso.

Il periodo di “sette giorni dalla comunicazione dei recessi” introdotto dalla legge n. 92/2012 può considerarsi , in relazione alle vicende venute ad esistenza nel regime anteriore, come utile, ancorché non vincolante, parametro nella valutazione della sussistenza in concreto del requisito della “contestualità”.

La natura del termine assume quindi natura cogente e perentoria, come cogente e perentorio era il requisito della contestualità, rigidamente interpretato nel tempo dalla Corte di Cassazione.

Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 02 novembre 2018 n. 28034