La nullità del licenziamento a causa di matrimonio limitata alla donna costituisce l’approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice.
La previsione normativa è legittima in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della sua essenziale funzione familiare, anche nell’assicurazione alla madre e al bambino di una speciale adeguata protezione (art. 37, comma primo, Cost.).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 12 novembre 2018 n. 28926