L’illecito aquiliano può consistere nella lesione di un diritto assoluto, di un diritto relativo, di un interesse legittimo e di qualsiasi interesse preso in considerazione dall’ordinamento.
L’art. 2043 cod. civ. non introduce nessuna distinzione, quanto all’elemento soggettivo, tra i suddetti tipi di illecito. E’ risarcibile il danno consistito nella lesione di un diritto soggettivo assoluto causato con dolo o colpa; quello consistito nella lesione d’un diritto di credito causato con dolo o colpa e quello consistito nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante, se causato con dolo o colpa.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 06 dicembre 2018 n. 31536