10.12.2018
Concordato con continuità aziendale – Affitto d’azienda – Configurabilità

Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186-bis legge fall. è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, sia esercitata da un terzi, in quanto il contratto d’affitto – recante o meno l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppur cd. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile (principio di diritto)

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 19 novembre 2018 n. 29742

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