09.11.2018
Licenziamento illegittimo – Indennità di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (art. 3. Comma 1, D. Lgs. n. 23/2015) – Incostituzionalità

La norma contrasta con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse. La previsione connota l’indennità, oltre che come rigida, come uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità. Il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori; l’anzianità  nel lavoro, certamente rilevante, è uno dei tanti.

L’art. 3, comma 1, D. Lgs. N. 23/2015 non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro. La disposizione censurata comprime l’interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.

Inoltre la norma prevede una tutela economica  che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente: essa viola l’art. 4, 1° comma e l’art. 35, 1° comma Cost.

Attraverso la violazione dell’art. 24 della Carta sociale europea che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, la norma viola altresì gli artt. 76 e 117, 1° comma Cost.

Pertanto la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2015, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 3, D.L. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Corte Costituzionale, sentenza 26 settembre/8 novembre 2018 n. 194, Presidente Lattanzi, Redattore Sciarra

 

 

 

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