Ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 1, legge fall. (c.d. revocatoria degli sproporzionati) di una vendita immobiliare, non rileva solo il prezzo pattuito e versato, ma anche la presenza di una iscrizione ipotecaria. La norma, infatti, fa espresso richiamo al rapporto fra l’insieme di quanto dato e/o promesso dal soggetto di poi fallito e quanto, nel complesso, ricevuto in cambio.
Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 13 maggio 2019 n. 12700