27.05.2019
Leasing – Risoluzione ante fallimento – Applicabilità dell’art. 1526 cod. civ. e non dell’art. 72- quater legge fall.

L’introduzione nell’ordinamento dell’art. 72-quater legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione fra leasing finanziario e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

La presenza dell’art. 1526 cod. civ. rende impensabile il ricorso all’analogia che presupporrebbe una lacuna dell’ordinamento; comunque l’art. 72-quater non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore: la norma fallimentare è destinata a disciplinare una fattispecie affatto diversa da quella (risoluzione contrattuale ante fallimento dell’utilizzatore) disciplinata dalla norma codicistica.

Cassazione Civile – Sezione VI – 1, ordinanza 17 maggio 2019 n. 10733