11.06.2019
Licenziamento disciplinare – Reintegrazione o tutela risarcitoria – Condizioni

Ove il fatto contestato e accertato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, non solo il licenziamento sarà ingiustificato senza possibilità di diversa valutazione da parte del giudice, ma il giudice dovrà annullare il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nel caso specifico, la previsione del contratto collettivo, diversamente da quanto avviene in linea generale, vincola il giudice, trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore.
Quanto alla insussistenza del fatto contestato, la relativa nozione comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 28 maggio 2019 n. 14500