27.05.2019
Condominio – Installazione di ascensore ad uso dell’appartamento di un solo condomino – Art. 1102 cod. civ.: possibile deroga

Un condomino può realizzare un ascensore esterno all’immobile a beneficio anche di un solo appartamento, non essendo applicabile l’art. 1102 cod. civ. all’ipotesi di installazione di impianti, come un ascensore, che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui.

L’espressione “l’attuale proprietà si riserva per sé ed suoi aventi causa di eseguire un impianto di ascensore per la scala A”, contenuta nel regolamento condominale, non significa “ a favore di tutti gli utenti della scala A”, dato che questa interpretazione comporterebbe una grave limitazione del diritto del singolo condomino, se non la sua stessa negazione.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 16 maggio 2019 n. 13217

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