27.05.2019
Fallimento – Girata prefallimentare e pagamento post fallimento – Art . 66 e 44 legge fall.: applicabilità

La cambiale è uno strumento di  credito e non un mezzo di pagamento, onde, ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, occorre operare il riferimento alla data di pagamento, che comporta lesione della par condicio creditorum e non alla data della girata, come si rileva anche dal tenore dell’art. 66 legge fall.

Il requisito temporale va accertato con riguardo alla data del pagamento, anche ai fini del compimento dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall’art. 67, comma 2, legge fall. nonché dell’azione di inefficacia di cui all’art. 44 legge fall.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 29 marzo 2019 n. 8972