23.04.2019
Responsabilità sanitaria – Consenso informato – Carenza – Risarcimento

Prima ipotesi: assenza di adeguata informazione all’intervento o trattamento con danno alla salute.

In presenza di atto terapeutico necessario e correttamente eseguito  in base alle regole dell’arte, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.

Seconda ipotesi: carenza di adeguata informazione per il solo fatto della lesione del diritto all’autodeterminazione.

Anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno ala salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione, il risarcimento è dovuto a condizione che sia allegata e provata, anche a mezzo di presunzioni, l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivate dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione, sempre che tale diritto abbia inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi  secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 15 aprile 2019 n. 10423

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