23.04.2019
Compravendita – Pericolo potenziale di evizione per donazione lesiva delle quote di legittima – Conseguenze

Il compratore non può sospendere il pagamento del prezzo d’acquisto, né pretendere la prestazione di una garanzia per il fatto che il bene era stato oggetto, in precedenza, di donazione lesiva delle quote di legittima spettanti agli eredi necessari del donante, tra i quali vi era un interdetto non intervenuto in atto.

Si tratterebbe, infatti, di un semplice timore di una successiva azione da parte dell’erede pretermesso e cioè di un pericolo che non ha i necessari requisiti di concretezza e attualità, non risultando proposta alcuna azione da parte del tutore del diretto interessato.

Se l’acquirente non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, anche il risarcimento dell’ulteriore danno, non può incamerare la caparra, ma solo a trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto del danno di cui potrà aver diritto se e nei limiti in cui riuscirà a provarne l’esistenza e l’ammontare in base ai princìpi generali di cui agli artt. 1353 e seg. Cod. Civ.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 27 marzo 2019 n. 8571

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