23.04.2019
Condominio – Spese condominiali – Responsabilità dell’acquirente

Il regolamento condominiale non può estendere i limiti di responsabilità previsti a carico dell’acquirente dall’art. 63, comma 4, disp. att. Cod. Civ. per il pagamento delle spese condominiali.

Il nuovo condomino è comunque estraneo, prima dell’acquisto, al regolamento condominiale, la cui autonomia non può mai esercitarsi contro una ben precisa inderogabilità voluta dalla citata norma, anche all’evidente fine di non alimentare incertezze, ostative alla circolazione dei beni.

I debiti condominiali non costituiscono obligationes propter rem  e ad essi non è applicabile l’art. 1104 cod. civ., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 cod. civ., le norme sulla comunione si estendono al condominio solo in mancanza di apposita disciplina.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 12 aprile 2019 n. 10346

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