23.04.2019
Danno alla persona – Codice assicurazioni – Danno morale e danno dinamico-relazionale

Gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni sanciscono la distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale. Il giudice dovrà quindi valutare tanto le conseguenze subìte dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico–relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tuto ciò che costituisce “altro da sé”). Il risarcimento di questa seconda componente può essere aumentato in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali, secondo l’id quod plerumque accidit” non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.

Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, appartenenti tali categorie o voci di danno alla stessa area costituzionalmente protetta (art. 32 Cost.).

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 31 gennaio 2019 n. 2788