Nell’accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ciò vale anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva: il giudice, accertata l’omissione di una attività dovuta, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Nel caso in cui l’omissione di condotte che, se tenute, avrebbero prodotto un vantaggio, è necessario un accertamento prognostico, dato che il vantaggio non si è verificato e non può essere empiricamente accertato. In particolare questo vale per il caso di responsabilità professionale degli avvocati (e anche dei commercialisti) per omessa impugnazione di sentenza o di atto impositivo, dove è necessaria una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 24 ottobre 2017 n. 25112