Il principio dell’apparenza del diritto (art. 1189 c.c.) trova applicazione quando sussistono un stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, non anche per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di un soggetto non debitore, atteso che l’affidamento del terzo può legittimare una richiesta di risarcimento danni per il pregiudizio subìto e non invece per trasformare in debitore un soggetto che non rivesta tale qualità.
Pertanto l’impresa di lavori appaltatile da un Condominio non può agire, neppure pro quota, nei confronti dell’amministratore di una s.r.l. effettiva condomina, a nulla rilevando la reiterazione di comportamenti propri del condomino, né sussistendo esigenze di tutela dell’affidamento di un terzo di buona fede nella relazione fra condominio e condomino.
Il principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore del condominio, poggia sul collegamento tra il debito del condomino e la res; è geneticamente collegata al diritto reale condominiale e almeno indirettamente collegata alla situazione resa pubblica nei libri fondiari.
Cassazione Civile, Sezione VI – 2, ordinanza 9 ottobre 2017 n. 23621