27.10.2017
Legge 104/1992 – Assistenza familiari con handicap – Trasferimento – Entro medesima unità produttiva

L’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 va interpretato alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost. e del capo 3 (Uguaglianza) e 4 (Solidarietà) della Carta di Nizza: ciò consente di applicare la norma anche nel caso in cui lo spostamento del familiare venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi.

Il dato testuale contenuto nella citata norma della legge 104, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere che questa corrisponda alla unità produttiva, alla quale, invece, fa riferimento l’art. 2103 cod. civ.

Il datore di lavoro, prima di disporre lo spostamento, deve valutare, da un lato, se esso consenta al familiare di continuare a svolgere il corretto livello di assistenza, dall’altro se esso risponda a esigenze organizzative e produttive, non solo effettive, ma anche insuscettibili di essere in altro modo soddisfatte: ciò al fine di operare il bilanciamento tra gli opposti interessi, indispensabile per la formulazione del giudizio di proporzionalità ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2017 n. 24015