24.09.2024
Responsabilità dell’avvocato – Tardiva proposizione di impugnazione – Non costituisce interesse tutelabile

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità, ratione temporis, soltanto come omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.
Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre un’impugnazione infondata: ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile e non fa sorgere per l’avvocato un obbligo risarcitorio, neppure sotto il profilo della perdita di chance dalla mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 13 settembre 2024 n. 24670