Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui, nel prevedere che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,” fa decorrere, anche nei casi di incolpevole capacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria 05 settembre 2024 n. 23874