13.09.2024
Cessazione ramo d’azienda – Prestazioni offerte e non ricevute – Equiparazione alle prestazioni eseguite

Nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione  retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso e autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 cod. civ., sia perché l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica i diritto a due retribuzioni.

Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 27 maggio 20