La erronea segnalazione ad una banca dati privata del nominativo di un avvocato non comporta necessariamente un danno non patrimoniale risarcibile.
Tale danno non è in re ipsa, ma va provato anche mediante presunzioni semplici (consistenti in indizi gravi, precisi e concordanti), attraverso le quali possa essere dimostrato un concreto pregiudizio ricollegabile all’attività professionale (che non è di tipo imprenditoriale) del soggetto segnalato.
Cassazione Civile, Sezione III, 19 luglio 2018 n. 19137