La giusta causa di licenziamento integra una clausola generale (o norma elastica) che richiede di essere concretizzata dall’interprete mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità.
Tuttavia, l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice di merito e censurabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
In particolare il giudizio di proporzionalità fra fatto e sanzione è devoluto al giudice di merito.
Cassazione civile, Sezione VI – L, 11 luglio 2018 n. 18293