27.07.2018
Assegno – Protesto – Firma illeggibile

Nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da quello del titolare del conto corrente, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, essendo sufficiente , al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia elevato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno.

Se invece la firma apposta sull’assegno è illeggibile e diversa dallo specimen depositato in banca, non potendosi ritenere con probabile certezza che il firmatario sia diverso dal titolare del conto, il protesto, in assenza di denuncia di smarrimento o furto, può essere elevato a nome dell’intestatario del conto, con la dizione “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca”.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 23 luglio 2018 n. 19487.

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