27.07.2018
Locazione – Cessione del contratto dal lato attivo – Consenso del conduttore: non richiesto

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti,  la vendita (come la donazione) dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 cod. civ., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell’immobile in qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell’art. 1264 cod. civ. in tema di cessione di crediti.

La cessione del contratto di locazione  dal c.d. lato attivo (cioè del locatore ad un terzo) è fattispecie del tutto diversa dalla cessione del contratto di locazione dal c.d. lato passivo (cioè del conduttore ad un terzo), per la quale è richiesto il consenso del locatore, quale contraente ceduto.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 13 luglio 2018 n. 18536

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