L’istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una amministrazione di beni altrui, cosicché fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e segg. cod. proc. civ. è meramente facoltativa e rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ricorrere ad altri mezzi di prova, il che vale anche in sede di divisione ereditaria dato che l’art. 723 cod. civ. prevede soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27591