In tema di prescrizione, i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora.
L’effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; tale principio trova deroga nel caso di estinzione del processo.
In tema di prescrizione, l’art. 2945, comma 3, cod. civ. comporta che in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all’estinzione.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 22 ottobre 2024 n. 27351
