In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contrenti e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) del negozio e non responsabilità da inadempimento (fattispecie relativa a un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di imbarcazione, realizzata in violazione di norme CE imponenti requisiti di costruzione e progettazione posti a tutela dell’interesse generale alla sicurezza della navigazione).
