Il risarcimento dei danni da cose in custodia di proprietà condominiale non fa capo al condominio quale ente di sola gestione dei beni comuni né al suo amministratore quale mandatario dei condomini, ma ai singoli condomini solidalmente responsabili ex art. 2055, comma 1, cod. civ., norma che evita al creditore di dover agire conativamente contro tutti i debitori pro quota.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26521
