Rilevato in fatto che:
- il cliente, investitore esperto, in tre mesi ha versato al promotore circa € 112.000,00 di cu 95.000,00 in contanti;
- il promotore ha consegnato come ricevuta una distinta di “versamento assegni” non corrispondente all’operazione di investimento:
- il cliente, solo due anni dopo i fatti, ha inizialmente avanzato le sue richieste al promotore e non alla banca;
si può affermare l’esistenza di un rapporto esclusivo e diretto fra investitore e promotore che esclude il rapporto di occasionalità necessario fra operazione e mansioni e che impone la rivalutazione dell’incidenza del comportamento anomalo del cliente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 22 giugno 2020 n.12110