26.06.2020
Dirigente – Licenziamento – Natura ritorsiva – Nullità – Presunzioni

Il licenziamento per ritorsione – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 legge n. 604/1966, 15 legge n. 300/1970 e 3 legge n. 108/1990 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito la prova, anche con presunzioni.

Tra le presunzioni presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento od alcun motivo ragionevole.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 17 giugno 2020 n. 11705